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Ccnl Edilizia Industria 19/04/2010 Allegato 12

PROTOCOLLO SUL RLST

AD INTEGRAZIONE DELL'ART. 87 Ccnl Edilizia Industria 18/6/2008

 

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.

Qualora non si proceda ad elezione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST).

Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori.

Il Rlst esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.

a)        Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b)        È consultato preventivamente e tempestivamente  in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’ azienda o unità produttiva;

c)         È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’ attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’ evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d)        È consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.;

e)        Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f)         Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g)        Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.;

h)        Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.

i)          Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma, sentito;

j)          Partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;

k)        Fa proposte in merito all’attività di prevenzione;

l)          Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

m)      Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

Prima di procedere ai sensi della lettera m), il Rlst informa il Comitato paritetico territoriale per l’adozione delle necessarie misure.

Il Rlst, su propria richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17 co. 1 lett. A) del T.U. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall’art. 53 co. 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.,  accede inoltre ai dati di cui all’art. 18, co. 1 lett. R) del medesimo D.Lgs. n. 81/08 e s.m.. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.

Per la durata dell’incarico, nell’esercizio delle sue funzioni, il Rlst non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed  è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48 co. 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.. Il ruolo di Rlst è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai Comitati Paritetici Territoriali.

Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:

a)        Segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell’azienda;

b)        È munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell’accesso al cantiere;

c)         Riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all’ambiente di lavoro;

d)        È tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita; tutto ciò potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni attribuite loro dalla legge, fermo restando il rispetto del segreto industriale.

L’impresa, nel rispetto delle modalità della lett. A) del precedente comma, si impegna a garantire l’accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) o di un addetto da questi incaricato.

Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all’impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal Rlst, il quale conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.

Le visite del Rlst oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche  tramite l’assistenza dell’associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.

Degli esiti dell’esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai Comitati paritetici competenti territorialmente, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.

Ogni divergenza sorta tra il Rlst e l’impresa sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale come previsto dal comma 2 dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.

Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei  Rls compete al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell’ambito dei Rls aziendali operanti nel sito produttivo. Nelle suddette opere il coordinatore dei Rls può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un Rslt.

Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 81/08 e s.m., l’attività di coordinatore dei Rls aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall’art. 50 del D.lgs. n. 81/08 e s.m..

 











 

 
  
 

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